Dal 1° Ottobre 2015 con l'entrata in vigore della delibera regionale dell'Emilia Romagna, la D.G.R. n. 967 del 20 luglio 2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, cambia il modo in cui si progetta e si verifica l'efficienza energetica degli edifici.
Nel dettaglio, la DGR 967/15 impone nuovi requisiti minimi per la prestazione energetica che dovranno essere rispettati da qui in poi per tutti gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni e per gli interventi di riqualificazione energetica. Per ogni intervento, infatti, la nuova delibera fissa dei limiti e delle prescrizioni da verificare.
Gli interventi vengono classificati per tipologia:
a) Edifici di nuova costruzione: quelli per il cui il titolo abilitativo viene richiesto dal 1° Ottobre 2015, quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione, gli ampliamenti maggiori del 15% del volume esistente o comunque superiori a 500 metri cubi;
b) Ristrutturazioni importanti di 1° livello: interventi edilizi che interessano più del 50% dell’involucro edilizio esistente, nello specifico più della metà delle superficie lorda disperdente, e che comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico;
c) Ristrutturazioni importanti di 2° livello: interventi edilizi che interessano più del 25% dell’edificio, con o senza rifacimento dell’impianto;
d) Riqualificazioni energetiche: interventi sulle pareti, sui solai o sugli infissi dell’edificio che tocchino meno del 25% della superficie esterna dello stesso, o interventi limitati al solo impianto per la climatizzazione invernale;
Per ogni tipologia di intervento sarà opportuno effettuare adeguate verifiche, proprio al fine di rispettare i nuovi requisiti imposti dalla delibera regionale.